Art. 15 · Soglia di rilevanza

Art. 15

Soglia di rilevanza

In vigore dal 22 set 2016
Soglia di rilevanza 1.   Ai fini della verifica dei dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 che figurano nella relazione sulle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei rispettivi totali comunicati per ciascuna voce nel periodo di riferimento. 2.   Ai fini della verifica delle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni, per quanto riguarda le merci trasportate, l'attività di trasporto, la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei rispettivi totali comunicati per ciascuna voce nel periodo di riferimento.
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