Art. 14
Verifica dei dati comunicati
In vigore dal 22 set 2016
Verifica dei dati comunicati
1. Il verificatore riscontra i dati riportati nella relazione sulle emissioni mediante: prove dettagliate, anche risalendo alla fonte primaria dei dati; controllo incrociato con dati provenienti da fonti esterne, inclusi i dati di localizzazione della nave; riconciliazioni; controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti; ricalcoli.
2. Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore controlla:
a)
la completezza delle fonti di emissioni illustrate nel piano di monitoraggio;
b)
la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte che in base alla relazione rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/757;
c)
la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie;
d)
la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati sul carburante acquistato o fornito in altro modo alla nave in questione, se del caso;
e)
l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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