Art. 14 · Verifica dei dati comunicati

Art. 14

Verifica dei dati comunicati

In vigore dal 22 set 2016
Verifica dei dati comunicati 1.   Il verificatore riscontra i dati riportati nella relazione sulle emissioni mediante: prove dettagliate, anche risalendo alla fonte primaria dei dati; controllo incrociato con dati provenienti da fonti esterne, inclusi i dati di localizzazione della nave; riconciliazioni; controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti; ricalcoli. 2.   Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore controlla: a) la completezza delle fonti di emissioni illustrate nel piano di monitoraggio; b) la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte che in base alla relazione rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/757; c) la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie; d) la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati sul carburante acquistato o fornito in altro modo alla nave in questione, se del caso; e) l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.
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