Art. 13 · Attività di verifica concernenti la relazione sulle emissioni

Art. 13

Attività di verifica concernenti la relazione sulle emissioni

In vigore dal 22 set 2016
Attività di verifica concernenti la relazione sulle emissioni 1.   Il verificatore applica il piano di verifica e, sulla base della valutazione dei rischi, verifica l'effettiva esistenza e la corretta attuazione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione illustrati nel piano di monitoraggio dichiarato conforme. A tal fine, il verificatore considera l'applicazione di almeno i seguenti tipi di procedure: a) indagini presso il personale interessato; b) ispezione dei documenti; c) osservazione e analisi particolareggiata («walkthrough»). 2.   Se del caso, il verificatore accerta che le attività di controllo interne illustrate nel piano di monitoraggio siano effettivamente eseguite. A tale scopo, può verificare con una prova a campione l'effettiva esecuzione dei controlli documentati.
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