Art. 12
Piano di verifica
In vigore dal 22 set 2016
Piano di verifica
Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati durante la valutazione dei rischi. Il piano di verifica comprende come minimo:
a)
un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
b)
un piano di campionamento dei dati che stabilisca la portata e i metodi di campionamento in relazione ai punti di rilevamento sottostanti ai dati aggregati sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante o sulle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni.
Storico versioni
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