Art. 1 · Disposizioni transitorie per determinate omologazioni e determinati certificati di conformità

Art. 1

Disposizioni transitorie per determinate omologazioni e determinati certificati di conformità

In vigore dal 20 set 2016
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato: 1) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso; 2) all'articolo 15, il paragrafo 5 è soppresso; 3) è inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Disposizioni transitorie per determinate omologazioni e determinati certificati di conformità 1.   A decorrere dal 1o settembre 2018, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni, il rilascio dell'omologazione CE o nazionale ai nuovi tipi di veicoli o di motori sottoposti a prova mediante procedure non conformi all'allegato II, appendice 1, punti 4.2.2.2 e 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 e 4.3.1.2 e 4.3.1.2.1 e 4.3.1.2.2. 2.   A decorrere dal 1o settembre 2019, le autorità nazionali considereranno non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi non conformi all'allegato II, appendice 1, punti 4.2.2.2 e 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 e 4.3.1.2 e 4.3.1.2.1 e 4.3.1.2.2 e, per motivi attinenti le emissioni, vieteranno l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli. A decorrere dal 1o settembre 2019 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per i veicoli in servizio, le autorità nazionali vieteranno la vendita o l'uso di nuovi motori non conformi all'allegato II, appendice 1, punti 4.2.2.2 e 4.2.2.2.1 e 4.3.1.2 e 4.3.1.2.1.» 1) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; 2) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; 3) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; 4) l'allegato XI è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento; 5) l'allegato XIII è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; 6) l'allegato XIV è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento.
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