Art. 9
In vigore dal 20 set 2016
È vietato:
a)
prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi correlati ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari (6), compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, destinati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I;
b)
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria correlati ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e di materiale connesso o per la relativa prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona, entità o organismo di cui all'allegato I.
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