Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 set 2016
1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo le misure di cui agli , il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I. 2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni. 3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza. 4.   L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1686:oj#art-4