Art. 2
In vigore dal 20 set 2016
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'elenco dell'allegato I, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
Storico versioni
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