Art. 14

Art. 14

In vigore dal 20 set 2016
1.   La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti: a) i fondi congelati a norma dell' e le autorizzazioni concesse a norma degli ; b) questioni relative a problemi di violazione e di applicazione delle disposizioni del presente regolamento e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso che possano pregiudicare l'attuazione del presente regolamento.
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