Art. 10
In vigore dal 20 set 2016
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e l'articolo 337 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a)
forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'elenco dell'allegato I, o ai conti e agli importi congelati a norma dell', alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità;
b)
collaborano con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Storico versioni
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