Art. 1
Presentazione di informazioni da parte degli enti ai fini dell'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, su base individuale e consolidata
In vigore dal 14 set 2016
Presentazione di informazioni da parte degli enti ai fini dell'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, su base individuale e consolidata
Ai fini dell'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, gli enti di cui al paragrafo 1 di detto articolo presentano alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni di cui agli su base individuale e consolidata.
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