Art. 1
Esercizio della delega
In vigore dal 14 set 2016
Il regolamento (CE) n. 471/2009 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per tenere conto delle modifiche del codice doganale e delle disposizioni discendenti da convenzioni internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, per adattare l'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.»;
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente a merci e movimenti specifici e a disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili.»;
c)
al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero.»;
d)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;
2)
all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente alla raccolta dei dati di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;
3)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente alle ulteriori specificazioni dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
2 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti i codici da utilizzare e al relativo formato da utilizzare per i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;
b)
al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente a tali serie limitate di dati.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui ai paragrafi 2 e 4, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;
4)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione.
Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un'indagine.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente al livello di aggregazione per i paesi associati, alle merci e alle valute. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;
5)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro 40 giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile. Gli Stati membri provvedono affinché le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo ad adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.
Ove le statistiche trasmesse siano soggette a revisione, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro l'ultimo giorno del mese successivo al giorno in cui sono divenuti disponibili i dati riveduti.
Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) ogni informazione statistica riservata.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti le specifiche tecniche uniformi per il contenuto e la copertura delle statistiche trasmesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
Le statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento.»;
6)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 ottobre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*1).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*1)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"
7)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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