Art. 8 · Obblighi generali dei costruttori

Art. 8

Obblighi generali dei costruttori

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi generali dei costruttori 1.   I costruttori garantiscono che i propri motori immessi sul mercato sono stati fabbricati e omologati conformemente al presente regolamento. 2.   Qualora i costruttori modifichino un motore che è oggetto di omologazione UE in modo tale che esso sia successivamente classificato come appartenente a una categoria o sottocategoria diversa, hanno la responsabilità di garantire che il motore sia conforme alle prescrizioni applicabili a tale categoria o sottocategoria. Qualora una persona giuridica modifichi un motore in modo tale che non rispetti più i limiti di emissione a esso applicabili secondo la sua categoria o sottocategoria, si ritiene che tale persona abbia la responsabilità di ristabilire il rispetto di tali limiti di emissione. 3.   I costruttori sono responsabili dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione UE e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente o meno a tutte le fasi di fabbricazione di un motore. 4.   I costruttori si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al tipo omologato e onde monitorare le emissioni dei motori in servizio a norma dell'. Si tiene conto, conformemente al capo VI, delle modifiche apportate alla progettazione o alle caratteristiche di un tipo di motore e delle modifiche delle prescrizioni a cui un tipo di motore è dichiarato conforme. 5.   Oltre alla marcatura regolamentare di cui all', i costruttori appongono sui motori che hanno costruito e che hanno immesso sul mercato, oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del motore, la propria ragione sociale, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo nell'Unione presso il quale possono essere contattati. 6.   Su richiesta motivata, i costruttori forniscono all'OEM un duplicato della marcatura regolamentare di cui all', paragrafo 4. 7.   I costruttori si assicurano che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al presente capo e al capo III. 8.   I costruttori tengono a disposizione delle autorità di omologazione, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato di un motore, la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, una copia della dichiarazione di conformità di cui all'. 9.   I costruttori forniscono alle autorità nazionali, su richiesta motivata e per il tramite dell'autorità di omologazione, una copia della scheda di omologazione UE di un motore. Tale copia è redatta in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'autorità nazionale richiedente. 10.   Ai fini dell'omologazione UE dei motori, i costruttori stabiliti al di fuori dell'Unione designano un rappresentante unico stabilito nell'Unione che li rappresenti nei loro rapporti con l'autorità di omologazione. 11.   Ai fini della vigilanza del mercato, i costruttori stabiliti al di fuori dell'Unione designano un rappresentante unico stabilito nell'Unione, che può essere lo stesso di cui al paragrafo 10.
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