Art. 60
Riesame
In vigore dal 14 set 2016
Riesame
1. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alla valutazione della possibilità di adottare misure armonizzate per l'installazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni nei motori delle macchine mobili non stradali già immesse sul mercato dell'Unione. Tale relazione comprende altresì misure tecniche e sistemi di incentivi finanziari quale mezzo per aiutare gli Stati membri a rispettare la legislazione dell'Unione in materia di qualità dell'aria, valutando possibili azioni contro l'inquinamento atmosferico nelle aree densamente popolate e con il pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
2. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente:
a)
la valutazione della potenziale ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti sulla base delle tecnologie disponibili e di un'analisi costi-benefici.
In particolare, per i motori delle categorie IWP e IWA, la valutazione della fattibilità tecnologica ed economica di:
i)
un'ulteriore riduzione del valore limite di emissione per le emissioni di PN e NOx;
ii)
un'ulteriore riduzione del fattore A per i motori alimentati interamente o parzialmente a gas nel quadro di un funzionamento a impatto climatico zero rispetto ai motori alimentati a diesel; e
iii)
dell'aggiunta di valori limite di PN per le categorie di motori per le quali non sono stati stabiliti i valori nell'allegato II del presente regolamento;
b)
l'individuazione di tipi di inquinanti potenzialmente pertinenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
3. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'uso delle disposizioni di deroga di cui all', paragrafi 4 e 5, e il monitoraggio dei risultati delle prove di emissione di cui all' e le relative conclusioni.
Inoltre, la relazione valuta le prove necessarie per l'omologazione UE di cui agli , con un'attenzione particolare alla misura in cui tali prove corrispondono alle reali condizioni operative del motore e valuta altresì la fattibilità dell'introduzione di prove per le emissioni di particolato inquinante nell'ambito delle prove in servizio di cui all'.
4. Le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3:
a)
si basano sulla consultazione con le parti interessate;
b)
tengono conto delle vigenti norme dell'Unione e internazionali in materia, e
c)
sono corredate, se del caso, di proposte legislative.
Storico versioni
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