Art. 5 · Obblighi degli Stati membri

Art. 5

Obblighi degli Stati membri

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi degli Stati membri 1.   Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato conformemente al presente regolamento. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 1, specificandone i relativi nomi, gli indirizzi postale ed elettronico e i settori di competenza. La Commissione pubblica un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione sul suo sito internet. 3.   Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato esclusivamente di: a) motori provvisti di una valida omologazione UE rilasciata conformemente al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano già installati su macchine mobili non stradali; e b) macchine mobili non stradali su cui sono installati i motori di cui alla lettera a). 4.   Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato di: a) motori per motivi connessi ad aspetti di fabbricazione o di funzionamento oggetto del presente regolamento, qualora tali motori ne soddisfino le prescrizioni; b) macchine mobili non stradali per motivi connessi alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dei motori installati su tali macchine, qualora tali motori rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento e ne soddisfino le prescrizioni. 5.   Gli Stati membri organizzano ed esercitano la vigilanza del mercato e i controlli dei motori sul mercato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.
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