Art. 49 · Valutazione delle competenze di servizi tecnici

Art. 49

Valutazione delle competenze di servizi tecnici

In vigore dal 14 set 2016
Valutazione delle competenze di servizi tecnici 1.   L'autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione in cui attesta che il servizio tecnico candidato è stato valutato per la sua conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. La relazione di valutazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale che attesti che il servizio tecnico soddisfa le prescrizioni del presente regolamento. La valutazione su cui si basa la relazione di valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni stabilite in un atto delegato di cui all'. 2.   L'autorità di omologazione designante rivede la relazione di valutazione è riveduta almeno ogni tre anni. 3.   L'autorità di omologazione designante trasmette la relazione di valutazione alla Commissione, su richiesta di quest'ultima. Nel caso in cui la valutazione non sia basata su un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento, l'autorità di omologazione designante presenta alla Commissione le prove documentali che dimostrano quanto segue: a) la competenza del servizio tecnico; b) le modalità predisposte per garantire che esso sia periodicamente controllato dall'autorità di omologazione designante; e c) che il servizio tecnico soddisfi le prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso. 4.   Un'autorità di omologazione che intenda agire quale servizio tecnico ai sensi dell', paragrafo 2, documenta la conformità attraverso una valutazione, effettuata da controllori indipendenti, dell'attività oggetto di valutazione. Tali controllori possono far parte della stessa organizzazione a condizione di essere gestiti separatamente dal personale che svolge l'attività oggetto di valutazione.
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