Art. 43 · Informazioni e istruzioni destinate agli OEM e agli utilizzatori finali

Art. 43

Informazioni e istruzioni destinate agli OEM e agli utilizzatori finali

In vigore dal 14 set 2016
Informazioni e istruzioni destinate agli OEM e agli utilizzatori finali 1.   Un costruttore non deve fornire agli OEM o agli utilizzatori finali informazioni tecniche relative ai dati previsti nel presente regolamento che differiscano dai dati omologati dall'autorità competente. 2.   Il costruttore mette a disposizione degli OEM tutte le pertinenti informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta installazione del motore sulla macchina mobile non stradale, compresa una descrizione di tutte le condizioni o le restrizioni specifiche connesse all'installazione o all'uso del motore. 3.   Il costruttore mette a disposizione degli OEM tutte le pertinenti informazioni e le istruzioni necessarie destinate all'utilizzatore finale, compresa una descrizione di tutte le condizioni o le restrizioni specifiche connesse all'uso del motore. 4.   I costruttori mettono a disposizione degli OEM il valore delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) determinato durante la procedura di omologazione UE e incaricano gli OEM di comunicare tali informazioni, unitamente a informazioni esplicative concernenti le condizioni di prova, all'utilizzatore finale della macchina mobile non stradale sulla quale il motore è destinato a essere installato. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integra il presente regolamento fissando i dettagli delle informazioni e delle istruzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.
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