Art. 43
Informazioni e istruzioni destinate agli OEM e agli utilizzatori finali
In vigore dal 14 set 2016
Informazioni e istruzioni destinate agli OEM e agli utilizzatori finali
1. Un costruttore non deve fornire agli OEM o agli utilizzatori finali informazioni tecniche relative ai dati previsti nel presente regolamento che differiscano dai dati omologati dall'autorità competente.
2. Il costruttore mette a disposizione degli OEM tutte le pertinenti informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta installazione del motore sulla macchina mobile non stradale, compresa una descrizione di tutte le condizioni o le restrizioni specifiche connesse all'installazione o all'uso del motore.
3. Il costruttore mette a disposizione degli OEM tutte le pertinenti informazioni e le istruzioni necessarie destinate all'utilizzatore finale, compresa una descrizione di tutte le condizioni o le restrizioni specifiche connesse all'uso del motore.
4. I costruttori mettono a disposizione degli OEM il valore delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) determinato durante la procedura di omologazione UE e incaricano gli OEM di comunicare tali informazioni, unitamente a informazioni esplicative concernenti le condizioni di prova, all'utilizzatore finale della macchina mobile non stradale sulla quale il motore è destinato a essere installato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integra il presente regolamento fissando i dettagli delle informazioni e delle istruzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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