Art. 42
Accettazione di omologazioni equivalenti di motori
In vigore dal 14 set 2016
Accettazione di omologazioni equivalenti di motori
1. L'Unione può, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, riconoscere l'equivalenza tra le condizioni e le disposizioni relative all'omologazione UE dei motori previste dal presente regolamento e le procedure stabilite da normative internazionali o di paesi terzi.
2. Le omologazioni rilasciate e le marcature regolamentari che sono conformi ai regolamenti UNECE o alle relative modifiche ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o ai quali l'Unione ha aderito, come stabilito nell'atto delegato di cui al paragrafo 4, lettera a), sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate e alla marcatura regolamentare richiesta a norma del presente regolamento.
3. Le omologazioni UE rilasciate sulla base di atti dell'Unione elencati nell'atto delegato di cui al paragrafo 4, lettera b), sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate in conformità del presente regolamento.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integra il presente regolamento stabilendo:
a)
l'elenco dei regolamenti UNECE o delle relative modifiche, comprese eventuali prescrizioni ivi stabilite in relazione alla loro applicazione, ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o ai quali l'Unione ha aderito che devono essere applicati all'omologazione UE di tipi di motore e di famiglie di motori destinati a essere installati su macchine mobili non stradali;
b)
l'elenco degli atti dell'Unione conformemente ai quali sono rilasciate omologazioni UE, comprese eventuali prescrizioni ivi stabilite in relazione alla loro applicazione.
Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.
Storico versioni
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