Art. 41 · Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

Art. 41

Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

In vigore dal 14 set 2016
Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili 1.   Le decisioni del seguente tipo o per il seguente scopo specificano le motivazioni che le giustificano: a) decisione adottata ai sensi del presente regolamento; b) decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione UE; c) decisione di imposizione del richiamo di un motore dal mercato; d) di divieto, di limitazione o di impedimento dell'immissione sul mercato di un motore; o e) di divieto, di limitazione o di impedimento dell'immissione sul mercato di una macchina mobile non stradale su cui è installato un motore che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 2.   Le autorità di omologazione notificano all'interessato: a) qualsiasi decisione di cui al paragrafo 1; b) i mezzi di impugnazione previsti dalle normative in vigore nello Stato membro interessato e dei termini applicabili a tali mezzi di impugnazione.
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