Art. 31 · Dichiarazione di conformità

Art. 31

Dichiarazione di conformità

In vigore dal 14 set 2016
Dichiarazione di conformità 1.   Il costruttore, nella sua veste di titolare di un'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori, rilascia una dichiarazione di conformità («dichiarazione di conformità») a corredo dei motori che sono immessi sul mercato, sulla base di: a) una deroga di cui all', paragrafi 2, 4, 5, 6, 7 o 8, all', paragrafo 4; oppure b) una disposizione transitoria di cui all', paragrafo 9, 10 o 11. La dichiarazione di conformità specifica le caratteristiche e le restrizioni particolari che si devono applicare al motore, è rilasciata gratuitamente insieme al motore e, se del caso, accompagna la macchina mobile non stradale su cui è installato tale motore. Il rilascio della dichiarazione non è subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore. La dichiarazione di conformità può altresì essere rilasciata sotto forma di un file elettronico sicuro. Per un periodo di dieci anni dalla data di fabbricazione del motore, il costruttore rilascia, su richiesta dell'utilizzatore finale, un duplicato della dichiarazione di conformità dietro pagamento di un importo non superiore al costo del rilascio. Su tale duplicato della dichiarazione di conformità è chiaramente visibile la scritta «duplicato». 2.   La dichiarazione di conformità è redatta in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Ogni Stato membro può chiedere al costruttore che la dichiarazione di conformità sia tradotta nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. 3.   La persona o le persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di conformità appartengono all'organizzazione del costruttore e sono debitamente autorizzate dalla direzione di tale organizzazione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la fabbricazione o la conformità della produzione del motore. 4.   La dichiarazione di conformità è compilata in ogni sua parte e non prevede restrizioni all'uso del motore che non siano contemplate nel presente regolamento. 5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello della dichiarazione di conformità, comprese le caratteristiche intese a evitare contraffazioni e che consentano la verifica del file elettronico sicuro. A tal fine, gli atti di esecuzione specificano le caratteristiche di sicurezza utilizzate per proteggere la dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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