Art. 29
Rilascio e notifica di modifiche
In vigore dal 14 set 2016
Rilascio e notifica di modifiche
1. In caso di estensione di un'omologazione UE, l'autorità di omologazione rilascia al richiedente, senza ritardi ingiustificati, la scheda di omologazione UE aggiornata di cui all', paragrafo 1, secondo comma, compresi i suoi allegati e l'indice del fascicolo di omologazione.
2. In caso di revisione di un'omologazione UE, l'autorità di omologazione rilascia senza ritardi ingiustificati al richiedente, a seconda dei casi, i documenti riveduti o la versione consolidata e aggiornata, incluso l'indice corretto del fascicolo di omologazione, di cui all', paragrafo 2, secondo comma.
3. L'autorità di omologazione, mediante l'IMI, notifica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le modifiche apportate alle omologazioni UE in conformità dell', paragrafo 5.
Storico versioni
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