Art. 24 · Prove prescritte per l'omologazione UE

Art. 24

Prove prescritte per l'omologazione UE

In vigore dal 14 set 2016
Prove prescritte per l'omologazione UE 1.   La conformità alle prescrizioni tecniche specificate nel presente regolamento è dimostrata attraverso prove adeguate, eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure di misurazione e di prova e le attrezzature e gli strumenti specifici per l'esecuzione di tali prove sono precisati all'. 2.   Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione il numero di motori richiesto dai pertinenti atti delegati per lo svolgimento delle prove prescritte. 3.   Le prove prescritte sono eseguite su motori che siano rappresentativi del tipo di motore o, ove applicabile, del motore capostipite della famiglia di motori da omologare. In deroga al primo comma, il costruttore può, d'accordo con l'autorità di omologazione, selezionare un motore che, pur non essendo rappresentativo del tipo di motore o, ove applicabile, del motore capostipite della famiglia di motori da omologare, combini alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per facilitare le decisioni nel corso del processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali. 4.   Ai fini dell'esecuzione delle prove di omologazione UE, i cicli di prova applicabili sono quelli specificati nell'allegato IV. I cicli di prova applicabili a ciascun tipo di motore incluso nell'omologazione UE sono indicati nella scheda informativa. 5.   Un motore che sia rappresentativo del tipo di motore o, ove applicabile, del motore capostipite della famiglia di motori o un motore selezionato conformemente al paragrafo 3, secondo comma, è testato su un dinamometro servendosi del ciclo di prova in regime stazionario non stradale applicabile individuato nelle tabelle da IV-1 a IV-10 dell'allegato IV. Il costruttore può scegliere se eseguire tale prova utilizzando il metodo di prova in modalità discreta o con rampe di transizione. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 7 e 8, un motore a regime variabile di una particolare categoria utilizzato in funzionamento a regime costante della stessa categoria non necessita di essere sottoposto a prova usando il ciclo di prova stazionario a regime costante applicabile. 6.   Nel caso di un motore a regime costante provvisto di dispositivo regolabile su un'altra velocità, le prescrizioni del paragrafo 5 sono rispettate a ogni regime costante applicabile e la scheda informativa indica le velocità che si applicano per ciascun tipo di motore. 7.   Nel caso di un motore di categoria IWP destinato a essere utilizzato sia a regime variabile che a regime costante, le prescrizioni del paragrafo 5 sono soddisfatte separatamente per ciascun ciclo di prova stazionario applicabile e la scheda informativa indica ciascun ciclo di prova stazionario rispetto al quale tali prescrizioni sono soddisfatte. 8.   Nel caso di un motore di categoria IWP destinato a essere utilizzato al posto di un motore della categoria IWA conformemente all', paragrafo 2, le prescrizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono soddisfatte per ciascun ciclo di prova stazionario applicabile stabilito nelle tabelle IV-5 e IV-6 dell'allegato IV e la scheda informativa indica ciascun ciclo di prova stazionario rispetto al quale tali prescrizioni sono soddisfatte. 9.   Fatta eccezione per i motori omologati ai sensi dell', paragrafi 5 e 6, i motori a regime variabile della categoria NRE con una potenza netta pari o superiore a 19 kW ma non superiore a 560 kW, oltre a soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono provati su un dinamometro utilizzando il ciclo di prova transitorio di cui alla tabella IV-11 dell'allegato IV. 10.   I motori delle sottocategorie NRS-v-2b e NRS-v-3 con una velocità massima pari o inferiore a 3 400 giri al minuto, oltre a soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 5, sono provati su un dinamometro utilizzando il ciclo di prova transitorio di cui alla tabella IV-12 dell'allegato IV. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integri il presente regolamento stabilendo le specifiche tecniche dettagliate e le caratteristiche dei cicli di prova stazionari e transitori di cui al presente articolo, compreso il relativo metodo per determinare le regolazioni di carico e velocità del motore. Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016. 12.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato unico della relazione della prova richiesta per l'omologazione UE. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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