Art. 23
Disposizioni particolari riguardanti la scheda di omologazione UE
In vigore dal 14 set 2016
Disposizioni particolari riguardanti la scheda di omologazione UE
1. La scheda di omologazione UE comprende i seguenti allegati:
a)
il fascicolo di omologazione;
b)
ove applicabile, i nomi e i campioni di firma delle persone autorizzate a firmare dichiarazioni di conformità di cui all' e un'indicazione relativa alla posizione rivestita nell'impresa.
2. La Commissione elabora un modello di scheda di omologazione UE.
3. Per ogni tipo di motore o famiglia di motori che sono stati omologati, l'autorità di omologazione:
a)
completa tutte le pertinenti parti della scheda di omologazione UE e allega il verbale di prova;
b)
compila l'indice del fascicolo di omologazione;
c)
rilascia senza indugio al richiedente la scheda compilata, completa degli allegati.
4. Se un'omologazione UE, conformemente all', è stata oggetto di restrizioni di validità o se il tipo di motore o la famiglia di motori sono stati esentati da talune prescrizioni del presente regolamento, la scheda di omologazione UE specifica tali restrizioni o deroghe.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello della scheda di omologazione UE di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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