Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 set 2016
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutti i motori che rientrano nelle categorie di cui all', paragrafo 1, che sono installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali e, per quanto concerne i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante provenienti da tali motori, a dette macchine mobili non stradali. 2.   Il presente regolamento non si applica ai motori: a) per la propulsione dei veicoli di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); b) per la propulsione dei trattori agricoli e forestali quali definiti all', punto 8), del regolamento (UE) n. 167/2013; c) per la propulsione dei veicoli di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); d) per macchine fisse; e) per le navi della navigazione marittima che richiedono un valido titolo di navigazione o di sicurezza marittima; f) per le imbarcazioni quali definite alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e che non rientrano nel suo ambito di applicazione; g) per la propulsione, o per scopi ausiliari, di navi della navigazione interna, di potenza netta inferiore a 19 kW; h) per le unità da diporto quali definite all', punto 1), della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18); i) per gli aeromobili quali definiti all', lettera a), del regolamento (UE) n. 1321/2014 (19); j) per veicoli da diporto, a eccezione delle motoslitte, dei veicoli fuoristrada e dei veicoli side-by-side; k) per i veicoli e le macchine utilizzati esclusivamente o destinati a essere utilizzati esclusivamente in competizioni; l) per le pompe antincendio mobili quali definite e previste dalla norma europea sulle pompe antincendio mobili (20); m) per i modelli in scala ridotta o le riproduzioni in scala ridotta di veicoli o macchine quando questi modelli o riproduzioni hanno una potenza netta inferiore a 19 kW.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1628:oj#art-2