Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 set 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i motori che rientrano nelle categorie di cui all', paragrafo 1, che sono installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali e, per quanto concerne i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante provenienti da tali motori, a dette macchine mobili non stradali.
2. Il presente regolamento non si applica ai motori:
a)
per la propulsione dei veicoli di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
b)
per la propulsione dei trattori agricoli e forestali quali definiti all', punto 8), del regolamento (UE) n. 167/2013;
c)
per la propulsione dei veicoli di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
d)
per macchine fisse;
e)
per le navi della navigazione marittima che richiedono un valido titolo di navigazione o di sicurezza marittima;
f)
per le imbarcazioni quali definite alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e che non rientrano nel suo ambito di applicazione;
g)
per la propulsione, o per scopi ausiliari, di navi della navigazione interna, di potenza netta inferiore a 19 kW;
h)
per le unità da diporto quali definite all', punto 1), della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
i)
per gli aeromobili quali definiti all', lettera a), del regolamento (UE) n. 1321/2014 (19);
j)
per veicoli da diporto, a eccezione delle motoslitte, dei veicoli fuoristrada e dei veicoli side-by-side;
k)
per i veicoli e le macchine utilizzati esclusivamente o destinati a essere utilizzati esclusivamente in competizioni;
l)
per le pompe antincendio mobili quali definite e previste dalla norma europea sulle pompe antincendio mobili (20);
m)
per i modelli in scala ridotta o le riproduzioni in scala ridotta di veicoli o macchine quando questi modelli o riproduzioni hanno una potenza netta inferiore a 19 kW.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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