Art. 16 · Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori

Art. 16

Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori

In vigore dal 14 set 2016
Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori Un importatore o un distributore che mettono a disposizione sul mercato un motore con il proprio nome o marchio, oppure che modificano tale motore in modo tale da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili, sono considerati costruttori ai fini del presente regolamento e, in particolare, sono soggetti agli obblighi stabiliti agli .
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