Art. 12 · Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi

Art. 12

Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi 1.   Un importatore che ritiene o ha motivo di credere che un motore non sia conforme al presente regolamento e, in particolare, alla sua omologazione UE, non immette il motore sul mercato fintanto che non sia stato reso conforme. L'importatore ne informa senza indebiti ritardi il costruttore, le autorità di vigilanza del mercato, nonché l'autorità di omologazione che ne ha rilasciato l'omologazione UE. 2.   Un importatore che ha motivo di credere o ritiene che un motore che ha immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento avvia immediatamente un'indagine sulle cause della sospetta mancata conformità e stabilisce la probabilità che essa si verifichi. Sulla base dei risultati della sua indagine, l'importatore adotta misure correttive e ne informa il costruttore per garantire che i motori in produzione siano tempestivamente resi conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati.
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