Art. 9 · Piani di gestione della capacità di pesca

Art. 9

Piani di gestione della capacità di pesca

In vigore dal 14 set 2016
Piani di gestione della capacità di pesca 1.   Il piano annuale di gestione della capacità di pesca presentato da ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso è conforme alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il numero massimo di tonnare registrate in uno Stato membro e di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso è determinato in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013. 3.   Il numero massimo e la stazza lorda corrispondente di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo. 4.   Per le navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all', paragrafo 2, l'allegato I stabilisce condizioni aggiuntive per determinare il numero massimo delle navi da pesca. 5.   Il numero massimo di tonnare di uno Stato membro adibite alla pesca del tonno rosso è limitato al numero di tonnare autorizzate da tale Stato membro entro il 1o luglio 2008. 6.   In deroga ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo, per gli anni 2016 e 2017, se uno Stato membro è in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca potrebbe non consentire il pieno utilizzo del contingente assegnatogli, esso può decidere di includere un maggior numero di navi e di tonnare nei propri piani di pesca annuali di cui all'. 7.   Per gli anni 2016 e 2017, ogni Stato membro limita il numero delle proprie tonniere con reti a circuizione al numero di tonniere con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. Ciò non si applica alle tonniere con reti a circuizione operanti in forza della deroga di cui all', paragrafo 2, lettera b). 8.   Ai fini dell'elaborazione dei piani di gestione della capacità di pesca, il calcolo della capacità di pesca di ciascuno Stato membro si basa sui migliori tassi di cattura per nave e per attrezzo stimati dall'SCRS nel suo rapporto del 2009 (15) e approvati dall'ICCAT nella riunione intersessione del Comitato di conformità dell'ICCAT del 2010. A seguito delle revisioni dei suddetti tassi di cattura da parte dell'SCRS, gli Stati membri devono sempre applicare i tassi di cattura più recenti approvati dall'ICCAT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1627:oj#art-9