Art. 7
Piani di pesca annuali
In vigore dal 14 set 2016
Piani di pesca annuali
1. Il piano di pesca annuale presentato da ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso definisce i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi di cui agli , incluse le informazioni su:
a)
per le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri comprese nell'elenco delle navi di cui all', paragrafo 1, lettera a), i contingenti individuali ad esse assegnati nonché le misure predisposte per garantire il rispetto dei contingenti individuali e delle catture accessorie autorizzate;
b)
per le navi da cattura di dimensioni inferiori a 24 metri e le tonnare, almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un tipo di attrezzo simile.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il contingente individuale assegnato a ciascuna nave da cattura di lunghezza superiore a 24 metri può essere presentato non oltre 30 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca applicabile a ciascuna di tali navi.
3. Eventuali modifiche successive del piano di pesca annuale o dei contingenti individuali assegnati per le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri e incluse nell'elenco di cui all', paragrafo 1, lettera a), sono trasmesse dallo Stato membro interessato alla Commissione almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'attività corrispondente alla modifica in questione. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno 48 ore prima dell'esercizio dell'attività corrispondente alla modifica in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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