Art. 6
Presentazione di piani di pesca annuali, piani di gestione della capacità di pesca e piani di gestione dell'allevamento
In vigore dal 14 set 2016
Presentazione di piani di pesca annuali, piani di gestione della capacità di pesca e piani di gestione dell'allevamento
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione:
a)
un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
b)
un piano di gestione annuale della capacità di pesca inteso a garantire che la capacità di pesca dello Stato membro sia commisurata al contingente a esso assegnato.
2. La Commissione compila i piani di cui al paragrafo 1 e li integra nel piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione. La Commissione trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.
3. Entro il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri che intendono modificare il vigente piano ICCAT relativo alla capacità di allevamento inviano un piano di gestione annuale dell'allevamento alla Commissione, che lo trasmette al segretariato dell'ICCAT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1627:oj#art-6