Art. 56
Misure di commercializzazione
In vigore dal 14 set 2016
Misure di commercializzazione
1. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), nell'Unione sono vietati il commercio, gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 640/2010 e dall'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001.
2. Sono vietati nell'Unione il commercio, le importazioni, gli sbarchi, l'ingabbiamento a fini di allevamento e di ingrasso, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso:
a)
catturato da navi da pesca o da tonnare il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o
b)
catturato da una nave da pesca o da una tonnara che al momento della cattura aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.
3. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non rispettino i regolamenti di cui al paragrafo 1.
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