Art. 54 · Ispezioni in caso di infrazione

Art. 54

Ispezioni in caso di infrazione

In vigore dal 14 set 2016
Ispezioni in caso di infrazione 1.   Lo Stato membro di bandiera adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo se una nave battente la sua bandiera: a) non ha ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui agli ; oppure b) ha commesso un'infrazione alle disposizioni del presente regolamento, agli articoli da 89 a 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008. 2.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché un'ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o, quando la nave non si trova in uno dei suoi porti, da un'altra persona da esso designata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1627:oj#art-54