Art. 53
Trasmissione dei piani di ispezione
In vigore dal 14 set 2016
Trasmissione dei piani di ispezione
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono i loro piani di ispezione alla Commissione. I piani di ispezione sono elaborati in conformità:
a)
degli obiettivi, delle priorità e delle procedure nonché dei parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e ispezione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
b)
del programma nazionale di controllo per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, istituito a norma dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. La Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Tale piano è trasmesso dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT, per approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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