Art. 48
Atti di esecuzione
In vigore dal 14 set 2016
Atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate per le operazioni di ingabbiamento di cui agli articoli da 40 a 47 nonché agli allegati in essi menzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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