Art. 46 · Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento

Art. 46

Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento

In vigore dal 14 set 2016
Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento 1.   Gli Stati membri adottano le misure e le azioni necessarie di cui all'. 2.   Il 100 % delle operazioni di ingabbiamento è oggetto di un programma condotto mediante sistemi di fotocamere stereoscopiche o di tecniche alternative con un grado di precisione equivalente al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso degli esemplari in ogni operazione di ingabbiamento. 3.   Tale programma è attuato conformemente alle procedure di cui alla sezione B dell'allegato X. 4.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione conformemente alla sezione B dell'allegato X. La Commissione invia tali risultati al segretariato dell'ICCAT che li trasmette all'osservatore regionale dell'ICCAT. 5.   Qualora i risultati del programma indichino che i quantitativi di tonno rosso ingabbiati differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se l'indagine non è conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati di cui al paragrafo 4 del presente articolo o se da essa risulta che il numero o il peso medio del tonno rosso supera il quantitativo catturato e trasferito che è stato dichiarato, le autorità dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara emettono un ordine di rilascio per il quantitativo eccedente, che deve essere rilasciato conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. 6.   Conformemente alle procedure di cui al punto 3 della sezione B dell'allegato X e a seguito del rilascio, se del caso, i quantitativi ottenuti nell'ambito del programma sono utilizzati per: a) determinare i dati definitivi relativi alle catture da detrarre dal contingente nazionale; b) inserire tali dati nelle dichiarazioni di ingabbiamento e nelle pertinenti sezioni del DCT. 7.   Entro il 30 agosto di ogni anno lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati di tali programmi alla Commissione, che li trasmette all'SCRS. 8.   Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento a un'altra gabbia da allevamento non può aver luogo senza l'autorizzazione e la presenza delle autorità di controllo dello Stato dell'azienda. 9.   Una differenza pari o superiore al 10 % tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dalla nave o dalla tonnara e i quantitativi determinati dalle fotocamere di controllo, secondo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo e dell', costituisce una potenziale violazione della nave o della tonnara interessata e gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare un seguito adeguato.
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