Art. 45 · Avvio e svolgimento di indagini

Art. 45

Avvio e svolgimento di indagini

In vigore dal 14 set 2016
Avvio e svolgimento di indagini 1.   Qualora vi sia una differenza superiore al 10 %, in numero, fra le stime delle catture di tonno rosso effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. 2.   In attesa dei risultati dell'indagine, non si procede alla raccolta e la sezione relativa all'allevamento del DCT non è convalidata. 3.   Gli Stati membri responsabili dell'azienda e della nave da cattura o della tonnara che effettuano le indagini possono avvalersi di altre informazioni in loro possesso, compresi i risultati dei programmi di cui all', per concludere l'indagine.
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