Art. 41
Diniego dell'autorizzazione di ingabbiamento
In vigore dal 14 set 2016
Diniego dell'autorizzazione di ingabbiamento
1. Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o, se del caso, dell'azienda nega l'autorizzazione di ingabbiamento se, ricevute le informazioni di cui all', paragrafo 2, ritiene che:
a)
la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un contingente sufficiente per il tonno rosso ingabbiato;
b)
il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara, o non sia stato preso in considerazione per il calcolo del contingente applicabile; o
c)
la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non sia autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.
2. Se l'ingabbiamento non è autorizzato, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio in cui chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile dell'azienda di sequestrare le catture e di rilasciare il pesce.
3. Ricevuto l'ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda procede al rilascio conformemente all'allegato XI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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