Art. 37 · Misure per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento

Art. 37

Misure per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento

In vigore dal 14 set 2016
Misure per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento Gli Stati membri adottano le misure e le azioni necessarie per vagliare ulteriormente metodologie che consentano di migliorare la stima del numero e del peso del tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento. Entro il 22 agosto di ogni anno, ogni Stato membro invia una relazione sulle misure adottate alla Commissione, che la trasmette all'SCRS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1627:oj#art-37