Art. 36 · Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e avvio e svolgimento di indagini

Art. 36

Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e avvio e svolgimento di indagini

In vigore dal 14 set 2016
Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e avvio e svolgimento di indagini 1.   Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura o presso una tonnara, secondo quanto stabilito all' e all'allegato VII, registrano le operazioni di trasferimento svolte e riferiscono al riguardo, osservano e stimano le catture trasferite e verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all' e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'. 2.   Qualora vi sia una differenza superiore al 10 %, in numero, fra la stima delle catture effettuata dall'osservatore regionale dell'ICCAT o dalle competenti autorità di controllo e/o la stima effettuata dal comandante della nave da cattura o dal rappresentante della tonnara, o qualora la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter effettuare tali stime, lo Stato membro responsabile della nave da cattura, dell'azienda o della tonnara avvia un'indagine che si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda o, in ogni caso, entro 96 ore dal momento in cui l'indagine è avviata. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione relativa alle catture del documento di cattura del tonno rosso («DCT») non è convalidata. 3.   Tuttavia, quando la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare il numero di pesci, l'operatore può chiedere alle autorità dello Stato di bandiera della nave, della tonnara o dell'azienda l'autorizzazione a effettuare una nuova operazione di trasferimento e di fornire la corrispondente videoregistrazione all'osservatore regionale dell'ICCAT. 4.   Fatte salve le verifiche effettuate da un ispettore, gli osservatori regionali dell'ICCAT firmano la dichiarazione di trasferimento ICCAT unicamente se le loro osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione di trasferimento corrispondono alle loro osservazioni, che comprendono anche una videoregistrazione conforme quale prevista all', paragrafo 1. Essi firmano la dichiarazione indicando chiaramente il proprio nome e numero ICCAT. 5.   Gli osservatori regionali dell'ICCAT verificano inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa al comandante del rimorchiatore o al rappresentante dell'azienda o della tonnara.
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