Art. 32 · Trasbordo

Art. 32

Trasbordo

In vigore dal 14 set 2016
Trasbordo 1.   Il trasbordo di tonno rosso in mare nella zona della convenzione è vietato in qualunque circostanza. 2.   Le navi da pesca trasbordano le catture di tonno rosso unicamente nei porti designati alle condizioni previste all'. 3.   Lo Stato membro di approdo assicura copertura totale in materia di ispezione durante tutte le ore di trasbordo e in tutti i luoghi di trasbordo. 4.   Prima dell'entrata in porto e almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, i comandanti delle navi riceventi o i loro rappresentanti trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC di cui intendono utilizzare il porto le informazioni seguenti: a) data e orario di arrivo previsti e porto di arrivo; b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato; c) nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; d) nome della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; nonché e) quantitativo di tonno rosso da trasbordare e zona geografica di cattura dello stesso. 5.   Alle navi da pesca non è consentito effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera. 6.   Prima di iniziare il trasbordo, i comandanti delle navi da pesca che effettuano il trasbordo trasmettono al proprio Stato di bandiera le informazioni seguenti: a) quantitativi di tonno rosso da trasbordare; b) data e porto di trasbordo; c) nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; nonché d) zona geografica in cui sono state effettuate le catture di tonno rosso. 7.   Tutti i trasbordi sono sottoposti a ispezione dalle autorità competenti dello Stato membro nel porto designato. Tali autorità: a) procedono all'ispezione della nave da pesca ricevente al suo arrivo e ne esaminano il carico e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo; b) inviano all'autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca che effettua il trasbordo la documentazione relativa al trasbordo entro cinque giorni dalla conclusione dello stesso. 8.   In deroga agli del regolamento (CE) n. 1224/2009, il comandante di una nave da pesca dell'Unione, a prescindere dalla lunghezza della nave, compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave da pesca batte bandiera. La dichiarazione è trasmessa entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto secondo il formato riportato nell'allegato III del presente regolamento.
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