Art. 30
Porti designati
In vigore dal 14 set 2016
Porti designati
1. Ogni Stato membro designa i porti o i luoghi in prossimità della costa (porti designati) in cui sono autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.
2. Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo specifica gli orari e i luoghi in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo.
3. Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro trasmette un elenco dei porti designati alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
4. Alle navi da pesca è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei porti o dei luoghi in prossimità della costa designati dalle PCC e dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
Storico versioni
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