Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 14 set 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «piano di ricostituzione»: il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso raccomandato dall'ICCAT, applicabile dal 2007 al 2022; 2)   «nave da pesca»: qualsiasi imbarcazione a motore adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container; 3)   «nave da cattura»: un'imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso; 4)   «nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento eo trasformazione; 5)   «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto o da allevamento, una rete a circuizione o una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina; 6)   «rimorchiatore»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie; 7)   «nave d'appoggio»: qualsiasi altra nave da pesca di cui al punto 2; 8)   «praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura o tonnara, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca; 9)   «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione siano attribuite a una o più altre tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione; 10)   «operazione di trasferimento»: i) qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto, ii) qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto, iii) qualsiasi trasferimento di una gabbia contenente tonno tosso da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore, iv) qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo da un'azienda a un'altra azienda, v) qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto; 11)   «trasferimento di controllo»: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori della nave da pesca/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti; 12)   «tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima della raccolta; 13)   «ingabbiamento»: il trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento; 14)   «allevamento»: l'ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e la successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale; 15)   «azienda»: impianto utilizzato per allevare il tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione; 16)   «raccolta»: l'abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare; 17)   «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del pescato detenuto a bordo di una nave da pesca verso un'altra nave da pesca. Il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria non è considerato un trasbordo; 18)   «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale; 19)   «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti che non appartengono a un'organizzazione sportiva nazionale e che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale; 20)   «fotocamera stereoscopica»: una fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali; 21)   «fotocamera di controllo»: una fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento; 22)   «BCD» o «BCD elettronico»: Bluefin Catch Document, documento di cattura del tonno rosso. Nei casi opportuni il riferimento al BCD è sostituito da eBCD; 23)   «Stato membro responsabile» o «Stato membro responsabile di»: lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra la tonnara o l'azienda oppure, se l'azienda o la tonnara si trova in alto mare, lo Stato membro in cui ha sede l'operatore della tonnara o dell'azienda; 24)   «compito II»: il compito II quale definito dall'ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990); 25)   «PCC»: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti; 26)   «zona della convenzione»: la zona geografica in cui si applicano le misure ICCAT, quale definita all' della convenzione.
Storico versioni

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