Art. 29 · Dichiarazione annuale delle catture da parte degli Stati membri

Art. 29

Dichiarazione annuale delle catture da parte degli Stati membri

In vigore dal 14 set 2016
Dichiarazione annuale delle catture da parte degli Stati membri 1.   Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nella precedente campagna di pesca annuale. Tali informazioni comprendono: a) nome e numero ICCAT di ciascuna nave da cattura; b) periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura; c) catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; d) numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; nonché e) catture totali effettuate da ogni nave da cattura al di fuori del periodo di autorizzazione (catture accessorie), anche in caso di catture nulle. 2.   Per le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, ma che hanno catturato tonno rosso come cattura accessoria, le informazioni da presentare alla Commissione alla stessa data di cui al paragrafo 1 comprendono: a) nome e numero ICCAT o numero nazionale di immatricolazione della nave, se questa non è registrata presso l'ICCAT, nonché b) catture totali di tonno rosso. 3.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sulle navi non contemplate ai paragrafi 1 o 2 la cui attività di pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è accertata o presunta. 4.   La Commissione trasmette al segretariato dell'ICCAT le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
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