Art. 23
Registri delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso
In vigore dal 14 set 2016
Registri delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti.
2. La Commissione trasmette l'elenco al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.
3. Le tonnare dell'Unione non figuranti nel registro ICCAT non sono autorizzate a pescare, detenere, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
4. L'articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica con le dovute modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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