Art. 23 · Registri delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

Art. 23

Registri delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

In vigore dal 14 set 2016
Registri delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti. 2.   La Commissione trasmette l'elenco al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso. 3.   Le tonnare dell'Unione non figuranti nel registro ICCAT non sono autorizzate a pescare, detenere, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 4.   L'articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica con le dovute modifiche.
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