Art. 22 · Autorizzazioni di pesca delle navi

Art. 22

Autorizzazioni di pesca delle navi

In vigore dal 14 set 2016
Autorizzazioni di pesca delle navi 1.   Fatto salvo l', le navi da pesca dell'Unione non iscritte nei registri ICCAT di cui all', paragrafo 1, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 2.   Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.
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