Art. 19 · Pesca sportiva e pesca ricreativa

Art. 19

Pesca sportiva e pesca ricreativa

In vigore dal 14 set 2016
Pesca sportiva e pesca ricreativa 1.   Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca sportiva e la pesca ricreativa rilasciando alle navi autorizzazioni per l'esercizio della pesca sportiva e della pesca ricreativa. 2.   Nell'ambito della pesca sportiva e della pesca ricreativa non è consentito catturare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per nave. 3.   Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie. Ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure per garantire, nella maggiore misura possibile, il rilascio di tonni rossi, in particolare del novellame, catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e della pesca sportiva. 4.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca sportiva e di pesca ricreativa. 5.   Gli Stati membri registrano i dati di cattura comprensivi del peso e della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato durante la pesca sportiva e la pesca ricreativa e trasmettono alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni all'SCRS. 6.   Gli Stati membri imputano le catture morte della pesca sportiva e della pesca ricreativa al contingente ad essi assegnato in conformità dell', paragrafo 1, e dell'.
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