Art. 18
Contingente specifico per la pesca sportiva e la pesca ricreativa
In vigore dal 14 set 2016
Contingente specifico per la pesca sportiva e la pesca ricreativa
Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca sportiva e la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico a tali attività di pesca e ne informano la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.
Storico versioni
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