Art. 15
Catture accidentali
In vigore dal 14 set 2016
Catture accidentali
1. Fatto salvo l', paragrafo 1, per tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono consentite catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.
2. La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture totali di tonno rosso, espresse in numero di esemplari presenti a bordo della nave o nella tonnara in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca.
3. Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.
4. Alle catture accidentali di tonno rosso si applicano gli .
Storico versioni
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