Art. 12 · Tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate

Art. 12

Tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate

In vigore dal 14 set 2016
Tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate 1.   La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 1o luglio al 31 ottobre. 2.   A condizione che ciò non incida sulla protezione delle zone di riproduzione e che la durata complessiva della campagna di pesca per le attività in questione non superi quattro mesi, ogni Stato membro può stabilire una diversa data di inizio per la campagna di pesca delle tonniere con lenze e canne e delle imbarcazioni con lenze trainate battenti la propria bandiera e operanti nell'Atlantico orientale. 3.   Ciascuno Stato membro specifica nel piano di pesca annuale di cui all' se le date di inizio di tali attività di pesca sono state modificate, indicando le coordinate delle zone interessate.
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