Art. 11 · Navi con palangari, tonniere con reti a circuizione, navi da traino pelagiche, tonnare e pesca sportiva e ricreativa

Art. 11

Navi con palangari, tonniere con reti a circuizione, navi da traino pelagiche, tonnare e pesca sportiva e ricreativa

In vigore dal 14 set 2016
Navi con palangari, tonniere con reti a circuizione, navi da traino pelagiche, tonnare e pesca sportiva e ricreativa 1.   La pesca del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 metri dal 1o gennaio al 31 maggio, a eccezione della zona delimitata a ovest dal meridiano 10 O e a nord dal parallelo 42 N, nonché della zona economica esclusiva norvegese, in cui tale pesca è autorizzata dal 1o agosto al 31 gennaio. 2.   La pesca del tonno rosso con tonniere con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno, ad eccezione della zona economica esclusiva norvegese, in cui tale pesca è autorizzata dal 25 giugno al 31 ottobre. 3.   La pesca del tonno rosso praticata da navi da traino pelagiche è autorizzata nell'Atlantico orientale dal 16 giugno al 14 ottobre. 4.   La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. 5.   La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all', comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.
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