Art. 1 · Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

Art. 1

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

In vigore dal 14 set 2016
Nel regolamento (CE) n. 1406/2002 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 ter Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera 1.   L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (*2), ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale: a) condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri; b) fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma; c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale; d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo; e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. 2.   Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 10, paragrafo 2, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. 3.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione. 4.   I compiti di cui al presente articolo non recano pregiudizio ai compiti dell'Agenzia di cui all' e non violano i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare come Stati di bandiera, Stati di approdo o Stati costieri.
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